Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Nuovo rinvio alla Corte Costituzionale sul divieto alla fecondazione eterologa prevista dalla legge 40. E' la decisione del Tribunale di Firenze, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.4 della legge sulla procreazione assistita, per contrasto con l'art.3 della Costituzione secondo il quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge. A presentare ricorso una coppia sterile, rivoltasi all'Associazione Coscioni dopo il rifiuto di un Centro di Firenze di eseguire la fecondazione eterologa, si legge in una nota dell'associazione.
Il giudice fiorentino Paparo ha dunque sollevato la questione di legittimità costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento di merito. Secondo il magistrato il divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa comporta "una evidente violazione del principio di ragionevolezza inteso come corollario del principio di uguaglianza". Il richiamo esplicito è all'orientamento della Consulta secondo la quale per verificare la ragionevolezza di un trattamento differenziato deve farsi riferimento al 'punto centrale della disciplina, nella prospettiva in cui si colloca lo stesso legislatore'.
"La coppia - spiega Filomena Gallo, segretario dellâAssociazione Luca Coscioni e legale della coppia insieme a Gianni Baldini docente di Biodiritto dell'università di Firenze - si era rivolta allâAssociazione, perché pur potendo accedere alla fecondazione assistita perché sterili, la legge 40 vieta lâunica tecnica che potesse dare loro una gravidanza: l'eterologa". Per questo motivo "il legislatore dichiara espressamente (allâart. 1) che lâobiettivo della legge in esame 'è quello di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana' consentendo 'il ricorso alla procreazione medicalmente assistitaâ¦.qualora non vi siano metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità ".
Secondo Gianni Baldini "il giudice, in sintesi ritiene che il divieto di eterologa viola lâart. 3 sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto ne risulta un trattamento opposto di coppie con problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità , che si differenziano solo per il tipo di patologia che li provocano. Si deve invece ritenere che, ad una situazione sostanzialmente uguale (sterilità o infertilità ), possa corrispondere una uguale possibilità del ricorso alla Pma, applicando la tecnica utile per superare lo specifico problema, che va individuato in relazione alla causa patologica accertata".
Il giudice del tribunale di Firenze - spiegano Gallo e Baldini - ha confermato quanto rilevato nella stessa sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (Edu) del novembre 2011. In quel caso la Corte europea, in merito alla decisione di prima istanza contro l'Austria sul divieto di eterologa, rilevava come il legislatore austriaco non avesse mai aggiornato la materia rispetto alle evoluzioni mediche e tecniche ad essa connesse, così come a suo tempo fu anche suggerito dalla Corte Costituzionale austriaca.
Per Gallo e Baldini dagli ultimi pronunciamenti arriva "un messaggio forte e chiaro, il cui punto centrale è il contrasto tra il divieto di eterologa sancito dalla legge 40 e il fondamentale precetto costituzionale di cui allâart. 3 che in forza del principio di uguaglianza indica che un medesimo problema (sterilità ) può essere oggetto di trattamento differenziato solo ove sussista oggettiva giustificazione".
"A questo punto non ci resta che auspicare che la Corte Costituzionale prosegua nel già avviato processo di armonizzazione della legge 40/04 alla Costituzione (nazionale ed europea)", concludono gli avvocati ricordando che nel procedimento di Firenze sono intervenute a sostegno della coppia le associazioni Luca Coscioni, Amica Cicogna, Cerco un bimbo e Liberi di decidere.
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