Cerca nel blog

lunedì 27 gennaio 2014

Fecondazione: nuovo dubbio legittimità costituzionale su legge 40

Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - Il giudice Filomena Albano del Tribunale di Roma ha sollevato dubbio di legittimità costituzionale sul divieto della legge 40 del 2004 all'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le coppie fertili. Per la prima volta tale divieto arriva all'esame della Corte Costituzionale. "In passato - evidenziano Filomena Gallo e Angelo Calandrini, entrambi legali della coppia e rispettivamente segretario e consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica - avevamo avuto già due decisioni su tali divieto: quella del Tribunale di Salerno del 9 gennaio 2010 in cui si ordinava l'esecuzione dell'indagine diagnostica preimpianto e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche. Per la prima volta era riconosciuto alla coppia non sterile in senso tecnico la possibilità di accedere alla Pma; quella della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 agosto 2012, nel caso Costa Pavan che ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Corte Edu".

"Dunque questa decisione del Tribunale di Roma - spiegano - non solo va a confermare le suddette decisioni evidenziando anche il contrato della legge 40 con la Carta Costituzionale che garantisce a tutti i cittadini garanzie e tutele quali il diritto alla salute, all'autodeterminazione, al principio di uguaglianza che sono irrimediabilmente lesi dalla legge 40. Se l'8 aprile la Consulta dovrà pronunciarsi sui dubbi di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa e sul divieto della donazione degli embrioni alla ricerca, ora dovrà calendarizzare anche un'udienza per questo ulteriore dubbio di legittimità costituzionale che, rispetto alle decisioni del tribunale di Salerno e della Cedu, avrebbe portata generale, ovvero estendibile a tutte le coppie. Con questa decisione è come chiudere un cerchio: l'intera legge 40 è costituzionalmente dubbia. Proprio il prossimo 19 febbraio la legge 40 compirà 10 anni e che in questi anni ha visto per ben 28 volte l'intervento dei tribunali".

"Come associazione Luca Coscioni - concludono Gallo e Calandrini - con gli esperti in materia in questi anni abbiamo fatto depositare progetti e disegni di legge condivisi dal mondo scientifico e giuridico, ma a oggi il Parlamento ha deciso di non decidere. Per quanto tempo ancora il legislatore italiano ignorerà una fascia di popolazione in aumento che chiede giustizia".

Ecco la storia della coppia, portatrice di distrofia muscolare di Becker: all'esito di una gravidanza spontanea che alla 12° settimana evidenziava la trasmissione della malattia genetica al feto, la coppia ha dovuto affrontare la dolorosa scelta di dover interrompere la gravidanza. Appreso che l'indagine diagnostica eseguita poteva eseguita prima del trasferimento in utero dell'embrione, la coppia si è rivolta a una struttura pubblica autorizzata a eseguire tecniche di fecondazione assistita, ma ha ricevuto il diniego all'accesso perché la legge 40 prevede l'accesso per le coppie infertili. La coppia si è rivolta all'Associazione Coscioni chiedendo aiuto a far rispettare il loro diritto a poter eseguire indagini cliniche diagnostiche al fine di non tramettere la patologia di cui la coppia è portatrice ai propri figli.

Il Tribunale di Roma ha emesso ordinanza che conferma la liceità della diagnosi preimpianto, ma entra nello specifico sull'accesso alle tecniche di Pma vietate alle coppie fertili. Nelle motivazioni l il giudice scrive che "la decisione della Corte Edu sul caso Costa Pavan è diritto internazionale pattizio, capace di vincolare lo Stato, ma non produttivo di effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da legittimare i giudici nazionali a disapplicare le norme interne per contrato".

Si reputa non applicabile l'interpretazione costituzionalmente orientata formulata anche da altri Tribunali in passato, perché la legge 40 con il divieto di accesso per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche: viola l'art. 3 Corte Cost., principio di uguaglianza tra chi è infertile con malattie genetiche e può sottoporsi a Pma con indagine preimpianto e chi è fertile e portatore di malattie genetiche che a causa della legge 40 non può effettuare tali indagini e evitare un aborto. Anche la decisione della Corte Edu evidenza tale irragionevole divieto in un sistema che prevede il ricorso all'aborto; viola l'art. 2 della Costituzione, il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative; viola l'art. 32 della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute della donna; infine, viola l'art. 117 comma 1 Cost. e art. 8 e 14 della Carta Edue, sotto il profilo delle scelte e del principio di uguaglianza.

Nessun commento:

Posta un commento