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mercoledì 11 giugno 2014

Fecondazione assistita, Consulta: il diritto di avere figli è “incoercibile”

“La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché anch’essa attiene a questa sfera”. È quanto ha scritto la Corte Costituzionale nella sentenza 162/2014 con la quale sono state pubblicate le motivazioni della bocciatura, lo scorso aprile, del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge 40. Ad aprile infatti la Corte Costituzionale avev a dichiarato l’illegittimità della norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta. [1]

La Corte Costituzionale ricorda nella sentenza che il divieto di eterologa è stato introdotto proprio dalle legge 40, mentre in precedenza l’applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa era lecita e ammessa. Il divieto, rileva la Consulta, “impedendo alla coppia destinataria della legge n. 40 del 2004, ma assolutamente sterile o infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, è privo di adeguato fondamento costituzionale. Deve anzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare”.

“La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché anch’essa attiene a questa sfera”, scrive in uno dei principali passaggi della sentenza la Corte Costituzionale, dalla quale arriva anche un’importante pronuncia che riguarda le conseguenze delle differenze economiche fra chi può permettersi di recarsi all’estero per effettuare una fecondazione eterologa e chi invece non ha i mezzi per farlo.

Scrive infatti la Consulta: “La regolamentazione degli effetti della PMA di tipo eterologo praticata al di fuori del nostro Paese, benché sia correttamente ispirata allo scopo di offrire la dovuta tutela al nato, pone, infine, in evidenza un ulteriore elemento di irrazionalità della censurata disciplina. Questa realizza, infatti, un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell’esercizio di un diritto fondamentale, negato solo a quelle prive delle risorse finanziarie necessarie per potere fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi. Ed è questo non un mero inconveniente di fatto, bensì il diretto effetto delle disposizioni in esame, conseguente ad un bilanciamento degli interessi manifestamente irragionevole”.

Come affermano dall’Associazione Luca Coscioni gli avvocati Filomena Gallo e Gianni Baldini, legali della coppia che si è rivolta al tribunale di Firenze, “il divieto per le coppie sterili di ricorrere all'eterologa influisce sulla scelta della coppia di formare una famiglia e avere dei figli, espressione questa fondamentale che si basa sulla libertà all'autodeterminazione, come affermato dalla stessa Corte: 'Posta questa premessa, opportuna al fine della contestualizzazione del divieto in esame, occorre constatare che esso, impedendo alla coppia destinataria della legge n. 40 del 2004,  ma assolutamente sterile o infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, è privo di adeguato fondamento costituzionale. Deve anzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare": ciò è riconducibile agli articoli 2,3,31 che riguardano la sfera privata e familiare'".

Soddisfazione arriva anche da Maria Paola Costantini, avvocanto referente nazionale per la PMA di Cittadinanzattiva, dalla professoressa Marilisa D'Amico, ordinario di Diritto costituzionale all'università Statale di Milano e dall'avvocato Massimo Clara, difensori delle coppie di Milano e Catania davanti alla Corte Costituzionale, che affermano: "La Corte Costituzionale ha confermato l'impostazione dei ricorsi e poi quanto abbiamo ribadito all'udienza dell'8 aprile scorso: non sussiste alcun vuoto normativo e la richiesta delle coppie è assolutamente legittima perché in violazione di libertà fondamentali quali quello a decidere della propria esistenza e sul proprio progetto genitoriale. E inoltre, il divieto è in violazione del principio di uguaglianza per la grave discriminazione economica che ha prodotto e avrebbe continuato a determinare. Considerato che la sentenza ha efficacia immediata - affermano i difensori delle copp ie - si dovrà dare puntuale applicazione e senza ritardi. Speriamo che nessuno confonda le acque, producendo inevitabilmente un danno per le coppie".

Il Ministero della Salute sostiene che verificherà gli aspetti di tipo sanitario. Si legge in una nota: “Ora che sono state rese note le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto della fecondazione eterologa, stiamo verificando tutti gli aspetti di tipo sanitario nei quali la Consulta non è entrata. Si tratta di questioni che riguardano l’accreditamento dei centri, i criteri di selezione dei donatori, il consenso informato, la definizione di percorsi di fecondazione eterologa garantendo sicurezza, qualità e tracciabilità, e che devono essere approfondite con il rigore necessario. A breve il Ministero potrà tracciare il percorso per attuare la sentenza, per quanto di sua competenza, e condividerlo con le istituzioni e i soggetti coinvolti”.

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